Documents related to “Ravenna CCS” and “Callisto- (CArbon LIquefaction transportation and STOrage) Mediterranean CO2 Network
Dear Energy,
Under the right of access to documents in the EU treaties, as developed in Regulation 1049/2001, I am requesting documents which contain the following information:
1 - cost-benefits analysis of the project “Callisto- (CArbon LIquefaction transportation and STOrage) Mediterranean CO2 Network”, included in the submission by Air Liquide in partnership with Snam and Eni to request the inclusion of the project in the first list of Projects of Common Interest and Projects of Mutual Interest, published in the European Union Official Journal in April 20241.
2 - any other document and studies included in the submission by Air Liquide in partnership with Snam and Eni to request the inclusion of the project “Callisto- (CArbon LIquefaction transportation and STOrage) Mediterranean CO2 Network” in the first list of Projects of Common Interest and Projects of Mutual Interest
I would like to make clear I prefer you produce the documents on a rolling basis.
At no point should the Commission’s search for—or deliberations concerning—certain documents delay the production of others that the Commission has already retrieved and elected to produce.
To the extent possible, we prefer the documents in electronic format.
Should my request be denied wholly or partially, please explain the denial or all deletions referring to specific exemptions in the regulation. Also I expect the partial release of documents, in case of partial exemption according to article 4.6.
I reserve the right to appeal.
Please confirm having received this application. I look forward to your reply within 15 business days, according to the regulation.
Thank you for your assistance.
Yours faithfully,
Elena Gerebizza
ReCommon ETS
via dei Sardi 28,
00185 Rome, Italy
Your message has been received by the Transparency Unit of the
Secretariat-General of the European Commission.
Requests for public access to documents are treated on the basis of
[1]Regulation (EC) No 1049/2001 of 30 May 2001 regarding public access to
European Parliament, Council and Commission documents.
The Secretariat-General will reply to your request within 15 working days
upon registration of your request and will duly inform you of the
registration of the request (or of any additional information to be
provided in view of its registration and/or treatment).
L’unité «Transparence» du secrétariat général de la Commission européenne
a bien reçu votre message.
Les demandes d’accès du public aux documents sont traitées sur la base du
[2]règlement (CE) n° 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public
aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
Le secrétariat général répondra à votre demande dans un délai de 15 jours
ouvrables à compter de la date d’enregistrement de votre demande, et vous
informera de cet enregistrement (ou vous indiquera toute information
supplémentaire à fournir en vue de l'enregistrement et/ou du traitement de
votre demande).
Ihre Nachricht ist beim Referat „Transparenz“ des Generalsekretariats der
Europäischen Kommission eingegangen.
Anträge auf Zugang zu Dokumenten werden auf der Grundlage der
[3]Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 vom 30. Mai 2001 über den Zugang der
Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und
der Kommission behandelt.
Das Generalsekretariat beantwortet Ihre Anfrage innerhalb von
15 Arbeitstagen nach deren Registrierung und wird Sie über die
Registrierung Ihres Antrags (oder die Notwendigkeit weiterer Informationen
im Hinblick auf dessen Registrierung und/oder Bearbeitung) unterrichten.
References
Visible links
1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...
2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...
3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...
Dear Sir or Madam,
We hereby acknowledge the receipt of your request for access to documents
sent on 14/05/2024 and registered on 14/05/2024 under the case number
2024/2463.
We will handle your request within 15 working days as of the date of
registration. The time-limit expires on 05/06/2024. We will let you know
if we need to extend this time limit for additional 15 working days.
To find more information on how we process your personal data, please see
[1]the privacy statement.
Yours faithfully,
Secretariat-General - Access to Documents
European Commission
References
Visible links
1. https://ec.europa.eu/info/principles-and...
Dear Ms Gerebizza,
We are writing concerning your request for access to Commission documents
registered on 15/05/2024 under case number 2024/2643.
We are currently working on your request. However, we have not yet been
able to gather all the elements necessary to carry out a full analysis of
your request. We will not be able to send you the reply within the
prescribed time limit expiring on 05/06/2024.
The application concerns documents held by different Services, which must
be consulted.
Therefore, in line with Article 7(3) of [1]Regulation (EC) No 1049/2001,
we need to extend this time limit by 15 additional working days. The new
time limit expires on 26/06/2024.
We apologise for any inconvenience this may cause.
Kind regards,
DG ENER Access to documents Team
References
Visible links
1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...
Dear Mrs Gerebizza;
Please find attached a message concerning your request for access to
Commission documents registered under the above case numbers 2024/2465 and
2024/2463.
Please acknowledge the receipt of this message by return email.
Kind regards,
ENER C4 ACCESS DOCUMENTS TEAM
Dear Mrs Gerebizza;
Please find attached a message concerning your request for access to
Commission documents registered under the above case numbers 2024/2465 and
2024/2463.
Please acknowledge the receipt of this message by return email.
Kind regards,
ENER C4 ACCESS DOCUMENTS TEAM
Dear Energy,
Please pass this on to the person who reviews confirmatory applications.
I am filing the following confirmatory application with regards to my access to documents request 'Documents related to “Ravenna CCS” and “Callisto- (CArbon LIquefaction transportation and STOrage) Mediterranean CO2 Network'.
DOMANDA DI REVISIONE DELLA PRECEDENTE DECISIONE (CONFIRMATORY APPLICATION)
EX ART. 7, COMMA 2
REG. CE N. 1049/2001
La sottoscritta GEREBIZZA ELENA, nata il 29/10/1974 a Trieste e domiciliata presso RECOMMON ETS (C.F.: 97686900586), corrente in via dei Sardi, n. 28 (CAP 00185) Roma, Italia,
PREMESSO CHE
- con domande iniziali nn. 2024-2463 e 2024-2465, entrambe del 14/05/2024, la scrivente chiedeva al Direttorato Generale dell’Energia presso la Commissione Europea l’accesso ai documenti riferiti ai progetti denominati “Ravenna CCS” e “Callisto-(Carbon LIquefaction transportation and STOrage) Mediterranean CO2 Network”;
- con risposta scritta del 1 luglio 2024, la Commissione Europea – ENER, nella persona del Direttore Generale, rifiutava l’accesso quanto ai seguenti documenti: Ares(2024) 4191291 recante “Comment on the description of the candidate PCI “CALLISTO Mediterranean CO2 Network” for the public consultation”; Ares(2024) 4192480 recante “PCI Callisto CO2 CBA - CONFIDENTIAL - for submission; Ares(2024) 4192749 recante AL DG ENER – PCI 1st List under new TENE; Ares(2024) 4312987 recante JRC CALLISTO assesment;
- nello specifico, il rifiuto all’ostensione di tali atti si fondava sul fatto che si trattava di documenti provenienti da terzi e che, in particolare, si rendeva necessario tutelare gli interessi commerciali delle società che li avevano sottoscritti (“These documents have been identified by the company that submitted them as containing commercially sensitive business information, which if published would negatively impact their competitive position”);
- il rifiuto parziale veniva quindi giustificato in base all’art. 4, comma 2 del Reg. CE n. 1049/2001;
- è intenzione della scrivente chiedere una revisione della precedente decisione poiché ritenuta non conforme al Reg. CE n. 1049/2001 e, in generale, ai principi del diritto dell’Unione Europea e/o perché comunque iniqua/ingiusta/illegittima.
Tutto ciò premesso, la sottoscritta, sopra meglio generalizzata
OSSERVA QUANTO SEGUE
1.- PREMESSA
Preliminarmente, non pare inutile ricordare che il progetto Callisto - CArbon LIquefaction transportation and STOrage – prevede lo sviluppo di una catena di cattura, trasporto e stoccaggio della CCS che interessa una vasta area dell’Europa sud-occidentale (ricompresa tra i territori di due Stati: Francia e Italia), comprensiva in particolare delle aree industriali italiane di Ravenna e Ferrara, identificate come zone sismicamente attive.
Difatti, la CO2 sequestrata verrà stoccata principalmente nell’hub CCS di Ravenna, gestito da Eni spa in Joint Venture con Snam spa, all’interno dei pozzi esausti di Eni che dovrebbero contenere, a regime, oltre 500 milioni di tonnellate di CO2.
Il Progetto si inserisce nel Piano strategico per il CCS nella regione del Mediterraneo (“Mediterranean CCS Strategic Plan by France, Greece and Italy”) presentato alla Commissione europea (DG Energy) da Francia, Grecia e Italia. Il Piano fa riferimento al progetto CALLISTO Mediterrranean CO2 Network, che aspira così ad essere il più grande network multimodale nel Mediterraneo per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio CO2, con lo scopo di “fornire un'infrastruttura ad accesso libero su larga scala, offrendo alle industrie e alle centrali elettriche “hard to abate” , situate sia in Italia che nell'Europa meridionale (la regione del Mediterraneo), una soluzione di decarbonizzazione tempestiva ed economicamente vantaggiosa su base trasparente e non discriminatoria.”
Ora, come è noto, il progetto in questione è stato incluso nella lista europea dei Progetti di Interesse Comune PIC, con la possibilità quindi di accedere a soldi pubblici erogati dalla stessa Commissione europea e dalle banche pubbliche dell’Ue (come la Banca europea degli investimenti).
A questo proposito, i documenti di cui si è chiesto l’accesso dovrebbero proprio dettagliare la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica, ambientale e sanitaria del progetto, esplicitando eventualmente quale parte dei costi dovrebbe essere posta a carico dei contribuenti e dunque della collettività.
In altri termini, non v’è chi non veda come l’ostensione dei documenti richiesti risponda ad un interesse pubblico prevalente, e cioè proprio all’eccezione che, ai sensi dello stesso art. 4, comma 2 Reg. CE n. 1049/2001, legittimerebbe la divulgazione degli atti.
Quanto sopra, specie se si tengono in debita considerazione le seguenti deduzioni, che la Commissione Europea-ENER, DG Energy, non pare invece aver adeguatamente valutato in sede di esame della domanda iniziale.
2.- FALLIMENTO INDUSTRIALE DELLE TECNOLOGIE DI CATTURA E STOCCAGGIO CO2 A CAUSA ANCHE DEI RISCHI, AMBIENTALI E SANITARI, DERIVANTI DALLE STESSE.
PROBABILE INGENTE ED INUTILE DISPENDIO DI DENARO E RISORSE PUBBLICHE.
La tecnologia di cattura e stoccaggio della CO2 (CCS) presenta numerose incertezze legate alla tecnologia proposta, ai costi, all’efficienza e alla possibilità della sua produzione su scala adeguata, oltre all’impatto ambientale e sanitario che dalla stessa ne deriva (IPCC AR6 WGIII, SPM, C.4.4, C.4.6)
2.1. I RISCHI E I problemi COLLEGATI ALLA TECNOLOGIA DEL CCS.
Complessità e incertezze del processo di separazione della CO2. La separazione della CO2 dagli altri effluenti alle ciminiere di un impianto industriale può essere fatta in diversi modi: adsorbimento su solidi, uso di membrane, impiego di solventi organici, tipicamente ammine. Quest’ultimo è il processo più diffuso, ma le ammine sono molecole ad elevata tossicità e debbono essere impiegate secondo standard ambientali molto stringenti. I processi di separazione non sono standardizzati, poiché dipendono dalla concentrazione della stessa CO2 e dalla temperatura del flusso in uscita dell’impianto in esame.
In breve, la separazione è un processo complesso, altamente energivoro ed economicamente oneroso (E. Barbera, A. Mio, A. Massi Pavan, et al., Fuelling power plants by natural gas: An analysis of energy efficiency, economical aspects and environmental footprint based on detailed process simulaAon of the whole carbon capture and storage system, Energy Conversion and Management, 2022, 252, 115072,
hGps://www.sciencedirect.com/science/arAcle/pii/S0196890421012486.)
Importante ed inutile dispendio energetico. Non solo la separazione della CO2, ma ogni singolo stadio del processo CCS richiede molta energia termica e/o elettrica. Per ragioni di efficienza, la CO2 viene preferibilmente trasportata in forma liquida e questo richiede basse temperature ed elevate pressioni. Il tragitto dal sito di cattura a quello di stoccaggio è un ulteriore fattore di consumo energetico, in particolar modo se si parla di un tragitto di migliaia di chilometri come nel caso del trasporto via mare dall’hub di Fos-Marsiglia fino all’hub di Ravenna, che sarebbe previsto nel progetto CALLISTO. Infine, giunta a destinazione, è evidente che l’iniezione della CO2 nel sottosuolo – tipicamente a una profondità tra i 1000 e i 3000 metri – ha un costo energetico rilevante. Non è possibile dare un valore univoco del consumo energetico del CCS, poiché dipende da numerosi fattori specifici del caso. Si può indicativamente stimare che una quota tra il 30 e il 60% dell’energia prodotta da una centrale termoelettrica a gas o a carbone debba essere impiegata per il solo processo di separazione del CO2 mediante ammine, che richiede 2-4 GJ/ton (E. Barbera, A. Mio, A. Massi Pavan, et al., Fuelling power plants by natural gas: An analysis of energy efficiency, economical aspects and environmental footprint based on detailed process simulaAon of the whole carbon capture and storage system, Energy Conversion and Management, 2022, 252, 115072,
hGps://www.sciencedirect.com/science/arAcle/pii/S0196890421012486. M. Bui, C. S. Adjiman, A. Bardow, et al., Carbon capture and storage (CCS): the way forward, Energy Environ. Sci.,
2018, 11, 1062 - 1176, hGps://pubs.rsc.org/en/content/arAclehtml/2018/ee/c7ee02342a
hGps://app.readcube.com/library/8dcc639d-30b9-4a92-aeab-71e449c50ebb/item/7b4629b5-3f9e-428f-bd6da8aaa742cef8)
A questo proposito, appare sin troppo chiaro che il costo energetico non ha un’incidenza soltanto economica, ma anche e soprattutto ambientale, di cui l’analisi costi-benefici del progetto in questione avrebbe dovuto tenere adeguatamente conto.
Di qui, quindi, l’interesse della collettività a conoscere la valutazione che è stata fatta in proposito.
Insostenibilità economica dei progetti di CCS. Questo dato di consumo energetico (e relativo costo economico ed ambientale) pone la vera, grande domanda sul CCS, sui cui troppo spesso si sorvola. Come può affermarsi su larga scala un’attività industriale che consuma quote ingenti del proprio output solo per separare un rifiuto? La domanda è ancora più stringente se si considerano gli ulteriori costi economici associati al fatto che gli impianti non sono standardizzabili (un fattore chiave per l’abbattimento dei costi nei processi industriali), al trasporto e all’iniezione nel sottosuolo e al costo operativo dell’impianto. Sono state proposte varie stime sul costo del CCS, tutte caratterizzate da una forbice molto ampia a causa dei numerosi fattori, specifici per ogni caso, che possono influire sul valore finale. Alcune stime recenti indicano un intervallo di 75-250 € per il costo del sequestro di una tonnellata di CO2 in Europa. Si tratta di un valore medio nettamente superiore al valore “di borsa” della CO2 sul mercato ETS, attualmente a circa 80 €/ton.
Proprio per questi motivi, il progetto CALLISTO necessita di una dettagliata valutazione costi-benefici che dovrebbe essere resa disponibile alla luce dell’interesse collettivo che caratterizza un progetto di questa entità.
Mancanza di infrastrutture. La realizzazione del CCS su impianti industriali esistenti, come quello di Ravenna, si scontra con la necessità che il sito in questione sia collocato su una struttura geologica in grado garantire lo stoccaggio della CO2. Il progetto CALLISTO prevede la costruzione di significative infrastrutture per lo sviluppo dell’intera filiera, così elencate dalle società proponenti:
- dedicated CO2 pipelines, other than upstream pipeline network, used to transport CO2 from more than one source, for the purpose of permanent geological storage of CO2 pursuant to Directive 2009/31/EC2;
- fixed facilities for liquefaction, buffer storage and converters of carbon dioxide in view of its further transportation through pipelines and in dedicated modes of transport such as ship, barges, truck, and train;
- Surface and injection facilities associated with infrastructure within a geological formation that is used, in accordance with Directive 2009/31/EC, for the permanent geological storage of CO2, where they do not involve the use of CO2 for the enhanced recovery of hydrocarbons and are necessary to allow the cross-border transport and storage of CO2;
- Other equipment or installation essential for the system in question to operate properly, securely and efficiently, including protection, monitoring and control systems.
Si tratta di un sistema di infrastrutture che dovrà coprire distanze di migliaia di chilometri e questo comporta un importante costo di realizzazione e di manutenzione. Va poi sottolineato che la realizzazione di queste infrastrutture può incontrare serie difficoltà di vario tipo, non da ultimo per ragioni di sicurezza sollevate da parte dei residenti e operatori industriali e commerciali delle località attraversate dalle pipelines (come nel caso delle regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia) o interessate dalla costruzione di nuovi impianti industriali (come nel caso dell’hub Fos-Marsiglia e valle del Rodano).
Ad esempio, nell’ottobre 2023, un progetto di gasdotto CO2 da 3 miliardi di dollari, lungo oltre 2000 km, che doveva trasportare 15 Mton CO2 /anno è stato cancellato negli Stati Uniti per ragioni di sicurezza e opposizione sociale (Reuters, Navigator CO 2Ventures cancels carbon-capture pipeline project in US Midwest, 2023, hGps://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/navigator-co2-ventures-cancels-carbon-capturepipeline-project-us-midwest-2023-10-20/ ).
Problemi ambientali e sanitari. Un rischio ambientale e sanitario da non sottovalutare, quando si prende in esame un progetto CCS, è che la cattura della CO2 nel sottosuolo rientra nel campo dei processi geologici, che tipicamente avvengono su una scala dei tempi enormemente più lunga di quella umana. È quindi impossibile determinare, oggi, il rischio di fuga della CO2 dai depositi CCS attraverso le strutture geologiche esistenti o a seguito di eventi catastrofici naturali come terremoti, che possono avvenire anche in un lontano futuro. Sono diverse le potenziali vie di fuga, sia nei mari che direttamente in atmosfera, e il progetto dovrà prevedere l’attuazione di un monitoraggio costante e protratto per tempi lunghissimi, anche questo con i relativi costi. Eventuali rilasci improvvisi avrebbero effetti catastrofici immediati nelle vicinanze dei siti di stoccaggio: la CO2 è intrinsecamente non tossica, ma a una concentrazione del 4% nell'atmosfera diventa asfissiante. Anche perdite minime ma costanti (ben al di sotto dell'1% all'anno) renderebbero inutile un progetto CCS. Infatti, un ritardo nel rilascio del carbonio di decenni o di qualche secolo non influirebbe in modo sostanziale sulle tendenze di riscaldamento in corso, visti i lunghi tempi di permanenza del CO2 in atmosfera. Alcuni studi suggeriscono un certo ottimismo sulla “tenuta” dei siti di stoccaggio, ma rilevano che il comportamento a lungo termine di enormi quantità del CO2 iniettate nel sottosuolo – come avverrebbe nell’Hub di Ravenna - resta caratterizzato da una notevole incertezza (J. Alcalde, S. Flude, M. Wilkinson, et al., EsAmaAng geological CO2 storage security to deliver on climate mitigation, Nat. Commun., 2018, 9, 2201, hGps://app.readcube.com/library/8dcc639d-30b9-4a92-aeab-
71e449c50ebb/item/d0853832-f9f6-49e2-b7e8-167f973a6d15).
Rischio terremoti per sismicità indotta. L'iniezione massiccia nel sottosuolo ad alta pressione di CO2 (che assume in queste condizioni lo stato liquido) rappresenta un tipo di interferenza con la litosfera senza precedenti, con potenziali effetti collaterali come la possibilità di innescare terremoti (B. Metz, O. Davidson, H. de Coninck, et al., eds. IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage. Cambridge University Press, New York, 2005).
Vista la limitatissima esperienza, poco sappiamo sul destino a lungo termine di grandi quantità di CO 2 immesse in un sito di stoccaggio geologico. Va però sottolineato che terremoti correlati alla iniezione di CO2 nel sottosuolo sono avvenuti in diversi siti negli Stati Uniti, in Algeria, in Canada e nel Mare del Nord, con una magnitudo anche superiore a 5.
A tale ultimo proposito, si consideri che la costa ravennate è zona sismicamente attiva con un pregresso rilevante di eventi tellurici, anche recenti. Inoltre, l’area dell’Alto Adriatico in cui si trovano i pozzi di riferimento dell’Hub di Ravenna è caratterizzata da un progressivo fenomeno di subsidenza.
Tutte queste argomentazioni dovrebbero suggerire alle Autorità competenti massima cautela nella valutazione di tali Piani; a cominciare proprio dalla Commissione Europea, che dovrebbe consentire l’accesso ai documenti che riguardano il progetto CALLISTO e lo sviluppo dell’Hub di Ravenna, vista l’estrema rilevanza degli interessi pubblici coinvolti e favorendo così il controllo e la partecipazione della collettività nell’iter di approvazione.
Invece, ad oggi, il progetto “CALLISTO” CCS di Ravenna si caratterizza per la scarsa pubblicazione delle informazioni che lo riguardano, motivo per cui è stata necessaria la richiesta di accesso agli atti a oggetto della presente Confirmatory application.
A livello internazionale, nessuno dei pochissimi esempi di CCS impiegato a valle di industrie hard-to-abate, come quello in esame, è stato in grado di mantenere le promesse di progetto in quanto a emissioni evitate, cioè tenendo conto anche dell’aumento delle emissioni connesso al funzionamento e al consumo energetico delle operazioni CCS.
I pochi dati a disposizione non consentono di trarre conclusioni ottimistiche in merito alla possibilità di realizzare operazioni CCS su larga scala nel bacino di Ravenna, non solo per la limitata esperienza tecnica nel settore in Italia, ma soprattutto perché è difficile immaginare un supporto finanziario pubblico come quello in vigore negli Stati Uniti da oltre due decenni.
In conclusione, dopo oltre 50 anni e l’investimento di decine di miliardi a livello globale – spesso di provenienza pubblica – il CCS risulta un sostanziale fallimento industriale: oggi la quota di CO2 sequestrata in depositi geologici è pari a circa 45 milioni di tonnellate l’anno, corrispondenti allo 0,12% delle emissioni annuali globali. Senza contare che la maggior parte di questa CO 2 è iniettata nel sottosuolo per stimolare la produzione di petrolio in giacimenti prossimi all’esaurimento (enhanced oil recovery, EOR), petrolio che verrà poi bruciato generando a sua volta CO2 che non verrà mai catturata.
Un numero elevato di progetti CCS sono stati successivamente abbandonati in tutto il mondo per insostenibilità economica o problemi tecnici.
Il rischio, dunque, è che ciò possa accadere anche per il progetto CALLISTO e CCS di Ravenna, con conseguente sperpero di ingenti risorse economiche e finanziarie dell’Unione europea.
A tal proposito, basti ricordare per l’Italia il progetto di stoccaggio di CO2 a Cortemaggiore, iniziato nel 2011 e che sembra del tutto naufragato.
* * * *
In conclusione, alla luce di tutti i profili di rischio sopra evidenziati (rischi sanitari derivanti dal rilascio di CO2; rischi ambientali e geologici derivanti, tra gli altri, dalla sismicità indotta, specie nella costa ravennate già interessata da eventi tellurici, anche recenti, oltre che dal gravissimo fenomeno della subsidenza; rischi economici e gestionali riconducibili in generale alla antieconomicità della tecnologia e alla sua difficile attuazione); tutti profili di indiscutibile interesse pubblico, da considerarsi prevalenti rispetto al solo interesse commerciale di due o più società, si ritiene che la Commissione debba rivedere la propria posizione rispetto alla domanda iniziale e, pertanto, debba consentire l’accesso ai documenti richiesti.
3. La giurisprudenza europea in materia: MANCANZA DI UNA VALUTAZIONE IN CONCRETO DEL PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI COMMERCIALI E, COMUNQUE, MANCANZA DI MOTIVAZIONE.
In ogni caso, MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI accesso alle informazioni ambientali e alla giustizia in materia ambientale AI SENSI DEL REG. CE 1376/2006, c.d. convenzione di Aarhus.
Il diniego all’accesso ai suddetti documenti, così come espresso in prima istanza dalla Commissione, appare illegittimo se confrontato con il costante insegnamento della giurisprudenza europea in materia.
Tra le altre, merita senz’altro un accenno la sentenza pronunciata dal Tribunale UE, sez. X n. 158 del 15/12/2021 in punto di applicazione dell’eccezione prevista dall’art. 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001; vale a dire proprio l’eccezione invocata dalla Commissione nel caso di specie per rifiutare la pubblicazione degli atti.
Anzitutto il Tribunale coglie l’occasione per precisare che, al fine di applicare detta eccezione, “è necessario dimostrare che i documenti controversi contengono elementi idonei, per il fatto di essere divulgati, ad arrecare pregiudizio agli interessi commerciali di una persona giuridica”.
Circostanza che non pare essersi verificata nel caso di specie, poiché la Commissione non sembra aver svolto alcuna valutazione in concreto circa l’idoneità dei documenti richiesti di arrecare pregiudizio agli interessi commerciali di terzi.
Nella motivazione del diniego, infatti, si legge soltanto che “I have come to the conclusion that documents Ares(2024) 4191291; Ares(2024) 4192480; Ares(2024) 4192749; Ares(2024) 4312987, which originate from third parties cannot be disclosed. These documents have been identified by the company that submitted them as containing commercially sensitive business information, which if published would negatively impact their competitive position”.
Dunque, la Commissione pare essersi arrestata ad una valutazione meramente superficiale dell’istanza, limitata all’astratta possibilità che la pubblicazione dei documenti in questione potesse - in via del tutto ipotetica - attentare agli interessi commerciali ed economici delle società coinvolte sulla base di una dichiarazione unilaterale delle stesse compagnie.
Sennonché, come appena visto, ciò non è sufficiente in quanto DG Energy avrebbe dovuto procedere ad un vaglio specifico e più approfondito della documentazione richiesta, eventualmente rendendo ostensibile quella parte di essa che, all’esito di un giudizio da effettuarsi in concreto, non poteva arrecare danno alcuno agli interessi commerciali delle medesime società.
Ed infatti, poiché le eccezioni previste all’art. 4 del Reg. CE n. 1049/2001 derogano al principio del più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti, esse devono essere interpretate ed applicate in senso restrittivo (cfr. Sentenza del 21 giugno 2011, Svezia/MyTravel e Commissione, C-506/08).
Peraltro, “dalla formulazione stessa dell’art. 4, paragrafo 6 del Reg. CE n. 1049/2001 risulta che le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione sono tenuti ad esaminare se sia opportuno accordare un accesso parziale ai documenti, limitando un eventuale rifiuto ai soli dati inclusi nelle eccezioni contemplate dal suddetto articolo” (cfr. Sentenza del 25 aprile 2007, WWF European Policy Programme/Consiglio, T-264/04).
“Spetta quindi all’istituzione, all’organo o all’organismo dell’Unione esaminare se […] la divulgazione di tale documento arrechi concretamente ed effettivamente pregiudizio all’interesse tutelato e, in caso affermativo, se l’obbligo di tutela si applichi a tutto il documento” (cfr. Sentenze del 30 gennaio 2008, Terezakis/Commissione, T 380/04).
Orbene, poiché nulla di tutto questo è stato fatto nel caso di specie, si chiede a codesta Commissione di rivedere la precedente decisione.
Tra l’altro, giova ricordare che “per poter giustificare il rifiuto di accesso a un documento, non basta che detto documento rientri in un’attività o in un interesse fra quelli menzionati dall’art. 4 del regolamento CE n. 1049/2001, dal momento che l’istituzione interessata deve di regola anche spiegare come l’accesso a tale documento potrebbe arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all’interesse tutelato da un’eccezione prevista in tale articolo” (cfr. Sentenza del 27 febbraio 2014, Commissione/EnBW, C-365/12).
Ora, posto che, ancora una volta, nella decisione del Direttore Generale del 1 luglio non si rinviene traccia alcuna di una spiegazione siffatta, si chiede, anche per questo motivo, una revisione della medesima decisione nel verso di consentire l’accesso agli atti richiesti.
* * * *
Ma v’è di più!
Non pare revocabile in dubbio che le informazioni richieste abbiano natura anche di informazioni ambientali, posto che il rischio sismico e il rischio di fuga del CO2 dai depositi di CCS rappresentano indiscutibili profili sanitari ed ambientali che, come tali, inquadrano l’istanza del 14/05/2024 ai sensi e per gli effetti del Reg. CE n. 1367/2006, c.d. Convenzione di Aarhus.
In proposito, viene in rilievo l’art.6 del predetto Regolamento, secondo cui:
1. Per quanto concerne l'articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, eccezion fatta per le indagini, in particolare quelle relative ad una possibile violazione della normativa dell'Unione, si ritiene che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione qualora le informazioni richieste riguardino emissioni nell'ambiente. Circa le altre eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, i motivi del rifiuto di accesso vanno interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione e del fatto che le informazioni richieste riguardino emissioni nell’ambiente”.
Ebbene, poiché la disciplina poc’anzi citata non sembra essere stata presa in minima considerazione dalla DG Energy, nonostante l’evidenza (e la netta prevalenza) degli interessi ambientali e sanitari in gioco, si chiede che la Commissione Voglia rivedere l’esame della domanda iniziale.
Per tutti questi motivi, la sottoscritta
CHIEDE
che la Commissione Europea, nella persona del Segretario Generale, Voglia rivedere l’esame delle domande iniziali nn. 2024-2463 e 2024-2465, entrambe del 14/05/2024, riformando la precedente decisione del 1 luglio 2024 Ref. ARES (2024) 4721546 e, per l’effetto, concedere l’accesso integrale ai seguenti documenti: Ares(2024) 4191291 recante “Comment on the description of the candidate PCI “CALLISTO Mediterranean CO2 Network” for the public consultation”; Ares(2024) 4192480 recante “PCI Callisto CO2 CBA - CONFIDENTIAL - for submission; Ares(2024) 4192749 recante AL DG ENER – PCI 1st List under new TENE; Ares(2024) 4312987 recante JRC CALLISTO assessment in ragione del prevalente interesse pubblico alla loro divulgazione e/o comunque trattandosi di informazioni ambientali ai sensi del Reg. CE 1367/2006.
Con osservanza.
Roma, lì 17 luglio 2024,
Elena Gerebizza
A full history of my request and all correspondence is available on the Internet at this address: https://www.asktheeu.org/en/request/docu...
Yours faithfully,
Elena Gerebizza
Your message has been received by the Transparency Unit of the
Secretariat-General of the European Commission.
Requests for public access to documents are treated on the basis of
[1]Regulation (EC) No 1049/2001 of 30 May 2001 regarding public access to
European Parliament, Council and Commission documents.
The Secretariat-General will reply to your request within 15 working days
upon registration of your request and will duly inform you of the
registration of the request (or of any additional information to be
provided in view of its registration and/or treatment).
L’unité «Transparence» du secrétariat général de la Commission européenne
a bien reçu votre message.
Les demandes d’accès du public aux documents sont traitées sur la base du
[2]règlement (CE) n° 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public
aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
Le secrétariat général répondra à votre demande dans un délai de 15 jours
ouvrables à compter de la date d’enregistrement de votre demande, et vous
informera de cet enregistrement (ou vous indiquera toute information
supplémentaire à fournir en vue de l'enregistrement et/ou du traitement de
votre demande).
Ihre Nachricht ist beim Referat „Transparenz“ des Generalsekretariats der
Europäischen Kommission eingegangen.
Anträge auf Zugang zu Dokumenten werden auf der Grundlage der
[3]Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 vom 30. Mai 2001 über den Zugang der
Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und
der Kommission behandelt.
Das Generalsekretariat beantwortet Ihre Anfrage innerhalb von
15 Arbeitstagen nach deren Registrierung und wird Sie über die
Registrierung Ihres Antrags (oder die Notwendigkeit weiterer Informationen
im Hinblick auf dessen Registrierung und/oder Bearbeitung) unterrichten.
References
Visible links
1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...
2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...
3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...
Egregio signore, gentile signora,
con la presente accusiamo ricevuta della sua domanda di conferma per il
caso 2024/2463, inviata in data 18/07/2024 e registrata in data
18/07/2024.
Tratteremo la sua domanda di conferma entro 15 giorni lavorativi a
decorrere dalla data di registrazione. Il termine scade il 08/08/2024. Le
faremo sapere se occorre prorogare tale termine di ulteriori 15 giorni
lavorativi.
Cordiali saluti,
Segretariato generale - Accesso ai documenti
Commissione europea
Salve,
le scriviamo in merito alla sua domanda di conferma di accesso a documenti
della Commissione per il caso 2024/2463 e 2024/2465, registrata in data
18/7/2024.
Stiamo attualmente lavorando alla sua richiesta di conferma. Tuttavia, non
siamo stati ancora in grado di raccogliere tutti gli elementi necessari
per effettuare un'analisi completa. Non saremo in grado di inviare la
risposta entro il termine prescritto che scade in data 8/8/2024.
Pertanto, in linea con l'articolo 8, paragrafo 2, del [1]regolamento (CE)
n. 1049/2001, è necessario prorogare tale termine di altri 15 giorni
lavorativi. Il nuovo termine scade in data 30/8/2024.
Ci scusiamo per il disagio arrecato.
Cordiali saluti.
Segretariato generale
SG.C1 - Accesso ai documenti
References
Visible links
1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...
Salve,
le scriviamo in merito alla sua domanda di conferma di accesso a documenti
della Commissione per il caso 2024/2463 e 2024/2465, registrata in data
18/7/2024.
Stiamo attualmente lavorando alla sua richiesta di conferma. Tuttavia, non
siamo stati ancora in grado di raccogliere tutti gli elementi necessari
per effettuare un'analisi completa. Non saremo in grado di inviare la
risposta entro il termine prescritto che scade in data 8/8/2024.
Pertanto, in linea con l'articolo 8, paragrafo 2, del [1]regolamento (CE)
n. 1049/2001, è necessario prorogare tale termine di altri 15 giorni
lavorativi. Il nuovo termine scade in data 30/8/2024.
Ci scusiamo per il disagio arrecato.
Cordiali saluti.
Segretariato generale
SG.C1 - Accesso ai documenti
References
Visible links
1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...
Dear Ms Gerebizza,
Thank you for your email of 1 October 2024 asking about the state of play
of your requests 2024/2463 and 2024/2465.
Whereas the Secretariat-General strives to handle as promptly as possible
all incoming confirmatory applications, the time required depends on the
number and complexity of such requests at a given time.
When assessing a confirmatory application for access to documents
submitted pursuant to Regulation (EC) No 1049/2001, the
Secretariat-General conducts an independent review of the reply given by
the Directorate-General concerned at initial stage.
In this instance, the internal consultations are ongoing for the purpose
of handling your requests.
Whereas we are unfortunately unable to provide you with a specific
timeline, we would like to reassure you that we are doing our utmost in
order to ensure the swiftest processing of your applications as possible.
We would like to apologise once again for this delay and thank you in
advance for your understanding.
Secretariat-General
SG.C1 Access-to-Documents Team
Dear Ms Gerebizza,
Thank you for your email of 1 October 2024 asking about the state of play
of your requests 2024/2463 and 2024/2465.
Whereas the Secretariat-General strives to handle as promptly as possible
all incoming confirmatory applications, the time required depends on the
number and complexity of such requests at a given time.
When assessing a confirmatory application for access to documents
submitted pursuant to Regulation (EC) No 1049/2001, the
Secretariat-General conducts an independent review of the reply given by
the Directorate-General concerned at initial stage.
In this instance, the internal consultations are ongoing for the purpose
of handling your requests.
Whereas we are unfortunately unable to provide you with a specific
timeline, we would like to reassure you that we are doing our utmost in
order to ensure the swiftest processing of your applications as possible.
We would like to apologise once again for this delay and thank you in
advance for your understanding.
Secretariat-General
SG.C1 Access-to-Documents Team