Ref. Ares(2015)4615588 - 27/10/2015
Date de réception
:
27/10/2015
Traduzione
C-194/15 -
[OSSERVAZIONI DEL REGNO DI DANIMARCA]
Causa C-194/15*
Documento depositato da
Regno di Danimarca
Denominazione comune della causa:
Baudinet e a.
Data di deposito:
19 agosto 2015
1. Osservazioni preliminari e questione pregiudiziale
1
La Commissione Tributaria Provinciale di Torino (Italia) il 28 aprile 2015 ha
presentato alla Corte una questione pregiudiziale affinché sia chiarito se una
normativa nazionale, secondo cui una persona residente in uno Stato la quale
percepisca dividendi di azioni soggetti ad imposta da una società non avente sede
in detto Stato non possa detrarre dall’imposta un importo almeno corrispondente
alla tassa versata sul dividendo nello Stato dove la società ha la sua sede, sia
compatibile con la libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (in prosieguo: il «TFUE»).
2
La questione pregiudiziale proposta è del seguente tenore:
«Se gli articoli 63 e 65 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ostino
alla normativa di uno Stato membro in forza della quale, allorché un residente di
tale Stato - azionista di una società stabilita in uno Stato membro diverso -
percepisca dividendi tassati in entrambi gli Stati, non si ponga rimedio alla doppia
imposizione mediante l’imputazione nello Stato di residenza di un credito
d’imposta almeno pari all’importo dell’imposta versata nello Stato della società
distributrice».
2. Fatti della causa
3
La causa verte sulla questione se Véronique Baudinet (in prosieguo: la
«Baudinet»), residente in Italia, possa detrarre l’intera ritenuta alla fonte che la
* Lingua processuale: l'italiano.
IT
OSSERVAZIONI DEL REGNO DI DANIMARCA – CAUSA C-194/15
società Paul Ricard S.A. ha effettuato quando ha versato alla Baudinet i dividendi
sulle azioni in questione in occasione dell’imposizione italiana dovuta sui
dividendi provenienti dalle partecipazioni azionarie qualificate.
4
Secondo le norme italiane, i dividendi provenienti da partecipazioni azionarie
qualificate rientrano nel calcolo del reddito imponibile, ma soltanto il 40%
dell’importo del dividendo rientra in detto calcolo. Le suddette norme valgono
tanto per i dividendi ricevuti da società residenti quanto per i dividendi ricevuti da
società non residenti.
5
A tenore della convenzione sulla doppia imposizione, stipulata fra l’Italia e la
Francia, si può effettuare una ritenuta alla fonte del 15% dell’importo lordo dei
dividendi versati a destinatari residenti nell’altro Stato. In ossequio a tale disposto,
la società Paul Ricard S.A. aveva effettuato una ritenuta alla fonte del 15% a
favore della Francia. Tanto la normativa quanto la convenzione sulla doppia
imposizione fra l’Italia e la Francia contengono norme sulla detrazione
dell’imposta italiana per la tassa versata in Francia, non potendo però la
detrazione, secondo la normativa italiana, essere maggiore dell’imposizione
italiana su detto reddito, nella misura in cui tale reddito rientra nel reddito
complessivo.
6
Secondo il giudice del rinvio, la normativa nazionale dispone un trattamento
diverso fra i contribuenti, che dipende dal fatto se si ricevano dividendi da azioni
di capitale qualificate provenienti da una società residente in Italia o all’estero, in
quanto i dividendi versati da una società residente in Italia non sono soggetti ad
alcuna ritenuta alla fonte, ma soltanto ad un’imposta personale sul reddito nella
misura del 40% dell’importo dei dividendi.
3. Interesse del governo danese nella causa
7
La normativa fiscale danese nonché le convenzioni fiscali sulla doppia
imposizione stipulate dalla Danimarca dettano norme sugli sgravi per le ritenute
alla fonte versate da residenti in Danimarca in altri paesi per redditi anch’essi
soggetti ad imposta in Danimarca. Queste norme si conformano ai principi relativi
agli sgravi per ritenute alla fonte all’estero contenuti nel modello di convenzione
fiscale OCSE concernenti il reddito e il patrimonio.
8
La normativa danese non è identica alla normativa italiana in quanto quest’ultima
contiene una differenza rispetto al modello di convenzione OCSE, non
accordando uno sgravio quanto all’imposta dovuta in Italia sul reddito in
questione per l’intera ritenuta alla fonte per il motivo che non l’intero reddito
viene considerato nella determinazione del reddito.
9
Il governo danese presenta le sue osservazioni nella causa in esame in quanto
detto governo desidera precisare che, tenuto conto della costante giurisprudenza
della Corte, è compatibile con il diritto dell’Unione europea applicare i principi
2
per lo sgravio delle ritenute alla fonte effettuate all’estero stabiliti nel modello
OCSE della convenzione fiscale concernente il reddito e il patrimonio, secondo
cui la detrazione per la ritenuta alla fonte all’estero non può eccedere l’importo
dovuto dal contribuente nello Stato in cui risiede per il reddito in questione.
4. Punto di vista giuridico del governo danese
10 Ad avviso del governo danese, l’articolo 63 TFUE sulla libera circolazione dei
capitali non osta a una norma secondo cui i principi per lo sgravio della ritenuta
alla fonte straniera si conformano al modello di convenzione fiscale dell’OCSE.
11 Gli articoli 23 parte A e 23 parte B del modello di convenzione fiscale prevedono
alcuni metodi per l’eliminazione della doppia imposizione, vale a dire i metodi di
esenzione (articolo 23 parte A) e i metodi di credito (articolo 23 parte B).
Entrambi i metodi prevedono che, nel caso in cui una persona residente in uno
degli Stati membri contraenti percepisca redditi in un altro Stato contraente che,
conformemente alla convenzione, sono soggetti ad imposizione in quest’ultimo
Stato, il primo Stato accorda per l’imposta percepita sui redditi di detto residente
una detrazione di importo pari all’imposta versata in detto altro Stato. L’importo
della detrazione non può però eccedere la parte dell’imposta sul reddito che si
riferisce al reddito sottoposto ad imposizione nell’altro Stato.
12 Secondo i principi stabiliti dagli articoli 23 parte A e 23 parte B del modello di
convenzione fiscale, la detrazione nello Stato di residenza per la ritenuta alla fonte
non può così eccedere l’imposta dello Stato di residenza sullo stesso reddito. Nella
misura in cui la ritenuta alla fonte è maggiore dell’imposta dovuta per gli stessi
redditi nello Stato di residenza l’onere fiscale è sostenuto dal solo contribuente e
non dallo Stato di residenza. In caso contrario, le imposte dello Stato della fonte
sarebbero trasferite in realtà illimitatamente allo Stato di residenza. Ciò
avverrebbe se si dovesse risolvere affermativamente la questione pregiudiziale
proposta.
13 Secondo il governo danese, la questione in quale misura gli Stati membri debbano
assicurare l’eliminazione delle doppie imposizioni risultanti dall’esercizio
concomitante da parte di entrambi gli Stati membri della loro competenza fiscale è
stata risolta dalla giurisprudenza della Corte.
14 La Corte ha dichiarato che, in mancanza di disposizioni di unificazione o di
armonizzazione comunitaria, gli Stati membri rimangono competenti a definire, in
via convenzionale o unilaterale, i criteri di ripartizione del loro potere impositivo,
in particolare al fine di eliminare le doppie imposizioni. Il governo fa riferimento
al riguardo alla sentenza Damseaux, C-128/08, EU:C:2009:471, punto 30.
15 Risulta del pari dalla giurisprudenza della Corte che spetta agli Stati membri
adottare le misure necessarie per prevenire le situazioni di doppia imposizione
utilizzando, in particolare, i criteri seguiti nella prassi fiscale internazionale (v.
3
OSSERVAZIONI DEL REGNO DI DANIMARCA – CAUSA C-194/15
sentenza Kerckhaert e Morres, C-513/04, EU:C:2006:713, punto 23, e Damseaux,
C-128/08, EU:C:2009:471, punto 30).
16 La Corte ha del pari affermato che, se è pur vero che uno Stato membro non può
invocare una convenzione bilaterale per sfuggire agli obblighi su di esso
incombenti in forza del Trattato, la circostanza che sia lo Stato membro della fonte
di dividendi sia lo Stato membro di residenza dell’azionista possano tassare tali
dividendi non implica che lo Stato membro di residenza sia tenuto, in forza del
diritto comunitario, a prevenire le conseguenze svantaggiose che potrebbero
discendere dall’esercizio della competenza così ripartita tra i due Stati membri (v.
sentenza Damseaux, C-128/08, EU:C:2009:471, punto 34).
17 È pertanto conforme alla giurisprudenza della Corte che uno Stato membro
applichi una normativa stabilita secondo i principi dell’articolo 23 parte A o
dell’articolo 23 parte B del modello di convenzione fiscale dell’OCSE.
5. Conclusione
18 Per questi motivi il governo danese propone di risolvere come segue la questione
pregiudiziale:
«È compatibile con l’articolo 63 TFUE sulla libera circolazione dei capitali,
nonché con l’articolo 65 TFUE, il fatto che gli Stati membri, che intendano porre
rimedio alla doppia imposizione del reddito tanto nello Stato di residenza quanto
nello Stato della fonte, basino le loro norme sullo sgravio sui principi del modello
di convenzione OCSE, di modo che lo sgravio è limitato all’importo
corrispondente all’imposta versata nello Stato di residenza per gli stessi redditi».
Copenaghen, 19 agosto 2015
Christian Thorning
Maria Søndahl Wolff
Agente del governo danese
Agente del governo danese
4