Accesso alle informazioni a sostegno della dichiarazione dell’India come paese "sicuro" (Regolamento (UE) 2024/1348)

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, European Parliament should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

(una identica richiesta di accesso è stata inviata al Consiglio dell'Unione Europea )

Ai sensi dei Trattati dell’UE e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, la legislazione dell’UE deve rispettare i principi di trasparenza, certezza del diritto e un elevato livello di tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il rispetto di tali principi e diritti riveste un’importanza fondamentale, in particolare per la normativa dell’UE come il regolamento (UE) 2026/0464, che designa alcuni paesi terzi come «sicuri», poiché per le persone provenienti da tali paesi è prevista una presunzione giuridica di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. Secondo il diritto dell’UE, la designazione come «paese sicuro» «... riflette la situazione generale in quel paese e non è influenzata dalle circostanze individuali, che possono essere valutate solo al fine di determinare se il concetto di paese di origine sicuro debba eccezionalmente non essere applicato in un caso specifico..» (enfasi aggiunta).
A causa di tale impatto sui diritti fondamentali, la designazione di un paese come «sicuro» deve essere «basata su informazioni provenienti da fonti affidabili, ufficiali, debitamente comprovate, pertinenti e disponibili...» (cfr. art. 61 del Regolamento (UE) n. 2024/1348, modificato dal Regolamento (UE) n. 2026/0464, e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, cause riunite C-758/24 e C-759/24, nonché C-718/24).

Questo non è il caso delle informazioni che giustificano la dichiarazione dell’India come paese sicuro in tutto il suo territorio e per tutte le persone soggette alla sua giurisdizione. La formulazione del paragrafo introduttivo n. 14 del Regolamento (UE) 2026/0464 (vedi nota) è, infatti, di natura vaga e generica e non tiene conto della situazione delle persone appartenenti a minoranze etniche o religiose o provenienti da specifiche regioni dell’India in cui i loro diritti potrebbero non essere garantiti. Nel corso degli anni la situazione delle minoranze etniche e religiose, quali i Sikh, i Cristiani e i Rohingya, è stata denunciata non solo dagli organismi delle Nazioni Unite, ma anche da altri paesi terzi quali il Canada e gli Stati Uniti, nonché dalle organizzazioni della società civile. (cfr. Open Letter of Sikhs For Justice to EU, published on July 23, 2026. https://sikhsforjustice.org/downloads/46)

Ai sensi dell’art. 10, paragrafo 3, del TUE e dell’art. 15 del TFUE, noi chiediamo pertanto al legislatore dell’UE di rendere pubblici i documenti preparatori legislativi che hanno giustificato la designazione dell’India come paese "sicuro".
Tra questi documenti preparatori legislativi debbono figurare la valutazione d’impatto, la scheda informativa sul paese dell’EUAA, le relazioni pertinenti del SEAE e la posizione assunta dagli Stati membri dell’UE a sostegno o contro tale designazione.

Grazie in anticipo per la vostra risposta
Firme:
SINGH JAGROOP
SINGH GURPAL
Indirizzo ; CALCIO (BG), VIA PRIMO MAGGIO,11 ITALIA

NOTA
(14) Per quanto riguarda l’India, secondo le informazioni fornite dall’Agenzia per l’asilo, nove Stati membri designano attualmente l’India come paese di origine sicuro a livello nazionale, e il tasso di riconoscimento a livello dell’Unione per i richiedenti provenienti dall’India era del 2 % nel 2024. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. L’India è una repubblica costituzionale e una democrazia parlamentare.
Non vi sono indicazioni di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini indiani verso paesi in cui sussista il rischio che siano sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altri trattamenti inumani o degradanti. In generale, non sussiste un rischio reale di danno grave ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. L’India mantiene la pena di morte nel proprio diritto penale e non ha firmato il Secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici, volto all’abolizione della pena di morte; tuttavia, la pena di morte non è stata applicata nella pratica dal 2020. L’India ha firmato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In India non è in corso alcun conflitto armato e pertanto non sussiste alcuna minaccia derivante da violenze indiscriminate in situazioni di conflitto armato internazionale o interno. In generale, nel paese non si verificano persecuzioni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

European Parliament

Nostro riferimento: 2026-0374

Egregio Signor Gurpal,

il Parlamento europeo ha ricevuto il Suo messaggio, che è stato registrato
il 27-luglio-2026.

Tutte le domande di accesso del pubblico ai documenti sono trattate in
conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001, del 30 maggio 2001, relativo
all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione.

Conformemente a tale regolamento, la Sua domanda sarà trattata entro 15
giorni lavorativi dalla registrazione della medesima.

I Suoi dati personali saranno trattati conformemente al regolamento
(UE) 2018/1725, del 23 ottobre 2018, del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento
dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli
organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati.
Un'informativa dettagliata sulla privacy è disponibile [1]qui.

Il Parlamento europeo si riserva il diritto di chiedere ulteriori
informazioni sulla Sua identità al fine di verificare la conformità al
regolamento (CE) n. 1049/2001 e alle misure di attuazione del Parlamento
europeo.

Si richiama la Sua attenzione sul fatto che la Sua domanda è stata
presentata tramite il sito AsktheEU.org, un sito web privato non
ufficialmente collegato al Parlamento europeo. Pertanto, il Parlamento
europeo non può essere ritenuto responsabile di eventuali problemi tecnici
o problemi legati all'utilizzo di tale sistema.

Si ricorda inoltre che i dati personali forniti utilizzando il sito
AsktheEU.org possono essere divulgati al pubblico ed essere visibili su
tale sito web privato. Il Parlamento europeo non può essere ritenuto
responsabile di tale divulgazione. Qualora Lei debba comunicare dati
personali direttamente al Parlamento europeo e desideri evitare che siano
resi pubblici, può farlo dal Suo indirizzo di posta elettronica privato
utilizzando la seguente casella di posta elettronica funzionale:
AccesDocs(at)europarl.europa.eu 

Distinti saluti.

TRANSPARENCY UNIT
European Parliament
Directorate-General for the Presidency
Directorate-General for Interinstitutional Affairs and Legislative
Coordination
[2][European Parliament request email]
[3]www.europarl.europa.eu/RegistreWeb

References

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1. https://www.europarl.europa.eu/RegistreW...
2. mailto:[European Parliament request email]
3. http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb

European Parliament

Our reference: 2026-0374

Dear Mr Gurpal,

The time limit for responding to your application for public access to
documents under Regulation (EC) No 1049/2001, as registered on Jul 27,
2026, expires today, on Aug 17, 2026.

However, since our consultations and assessment are taking more time than
expected, Parliament must exceptionally extend the time limit provided by
Article 7(1) of Regulation (EC) No 1049/2001 by a further 15 working days
in accordance with Article 7(3) of that Regulation in order to reply to
your application.

Please accept our apologies for any inconvenience. We thank you for your
understanding.

Kind regards,

TRANSPARENCY UNIT
European Parliament
Directorate-General for the Presidency
Directorate-General for Interinstitutional Affairs and Legislative
Coordination
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Nostro riferimento: 2026-0374

Egregio Signor Singh,

Il termine di risposta alla Sua domanda di accesso del pubblico ai
documenti a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001, registrata il
27-lug-2026, scade oggi, il 7 settembre 2026.

Tuttavia, la decisione relativa alla Sua domanda è in fase di preparazione
e Le sarà comunicata per posta tempestivamente, una volta completata.

Ci scusiamo per l'inconveniente e La ringraziamo per la comprensione.

Distinti saluti.

TRANSPARENCY UNIT
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Directorate-General for the Presidency
Directorate-General for Interinstitutional Affairs and Legislative
Coordination
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(RACCOMANDATA RICEVUTA IL 22.09.2026)
Parlamento europeo

Il Segretario generale
RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO
D 304337 21.09.2026

Sig. Gurpal Singh
Vìa Primo Maggio, 11 24054 Calcio (BG) Italia

Oggetto: Domanda da Lei presentata di accesso del pubblico ai documenti
Ns. riferimento: 2026-0374 (da citare nella corrispondenza futura)

Egregio Signor Singh,
il 27 luglio 2026 il Parlamento europeo ha registrato la Sua domanda di accesso del pubblico, che si intende come riguardante i documenti legislativi preparatori a sostegno della designazione dell'India come paese sicuro a norma del regolamento (UE) 2026/04641, in particolare la valutazione d’impatto, la scheda informativa per paese dell’Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("EUAA"), le pertinenti relazioni del Servizio europeo per l'azione esterna ("SEAE”) e le posizioni adottate dagli Stati membri dell'Unione a sostegno o contro tale designazione.

La Sua domanda è stata esaminata alla luce del regolamento (CE) n. 1049/2001 che stabilisce i termini e le condizioni per l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione2.

Valutazione della Sua domanda

Alla luce della Sua domanda, il Parlamento ha individuato una scheda informativa per paese di origine dedicata all'India redatta dall'EUAA. La preghiamo di notare che non è stato possibile individuare altri documenti rientranti nell'ambito della Sua domanda.

A seguito di una valutazione del documento individuato, il Parlamento ha stabilito che esso ricade nel campo di applicazione dell'eccezione relativa alla tutela delle relazioni internazionali. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, il Parlamento rifiuta l’accesso ai documenti la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali. Secondo la giurisprudenza pertinente 3, le istituzioni dispongono di un ampio margine di discrezionalità per determinare l’applicabilità di tale eccezione.

Il documento individuato è stato condiviso con il Parlamento, in via riservata e sulla base del principio della "necessità di sapere", durante la preparazione della procedura legislativa relativa al regolamento (UE) 2026/0464. Contiene informazioni dettagliate, compilate ed elaborate dall’EUAA, sulla situazione giuridica, politica, di sicurezza e dei diritti umani del paese in questione, come pure informazioni sui tipi di profili dei richiedenti protezione internazionale.

Di conseguenza, si può ragionevolmente prevedere che la divulgazione di tali contenuti sensibili inciderebbe negativamente sulla fiducia reciproca e su qualsiasi cooperazione operativa e/o politica in corso e/o futura tra l'Unione e il paese terzo in questione, e comprometterebbe, tra l’altro, la dimensione esterna del sistema europeo comune di asilo. La divulgazione del documento individuato potrebbe anche avere ripercussioni negative sulla fiducia che altri paesi terzi ripongono nell'Unione.

Inoltre, ci si può ragionevolmente attendere che la divulgazione di tale documento comprometterebbe la solidità delle relazioni dell’Unione con detto paese terzo e ciò, a sua volta, metterebbe a repentaglio la futura cooperazione, anche su aspetti quali gli accordi di cooperazione, i partenariati in materia di migrazione, gli accordi di riammissione e l'agevolazione dei rimpatri.

Alla luce di quanto precede, l'eccezione relativa alla tutela delle relazioni internazionali si applica al documento individuato.
Il Parlamento ha preso in considerazione la possibilità di concedere un accesso parziale a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001. Ha tuttavia concluso che il documento individuato è interamente coperto dall’eccezione di cui sopra.

Conclusione
Alla luce di quanto precede, il Parlamento rifiuta l'accesso al documento individuato, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

La preghiamo di notare che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. del regolamento (CE) n. 1049/2001, ha il diritto di presentare, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della presente, una domanda di conferma con cui sollecitare il Parlamento europeo a riconsiderare la sua posizione.
Distinti saluti,
Alessandro Chiocchetti

NOTE

1 Regolamento (UE) 2026/464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell’Unione (GU L. 2026/464, 26.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/464/oj).

2 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001. relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5 2001, pag. 43).

3 Sentenza del 3 luglio 2014, Consiglio dell'Unione europea/Sophie in't Veld, 0350/12 P, ECLI:EU;C:2014:2039, punto 63.

All’attenzione del Parlamento Europeo (e del Segretario Generale Alessandro Chiocchetti)

Oggetto: Domanda di conferma ai sensi dell’art.7.2 Regolamento CE 1049/01
(vostro riferimento: 2026-0374 )

Con la presente DOMANDA DI CONFERMA a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 chiedo di rivedere il rifiuto di trasmettermi e pubblicare le “schede” paese dell’ Agenzia Europea per l’Asilo (EUAA) ed, in particolare quella relativa alla situazione dell'India.

Tali schede sono state inviate da EUAA alla Commissione, al Parlamento Europeo e al Consiglio nel quadro della procedura legislativa 2025/0101(COD) conclusasi come REGOLAMENTO (UE) 2026/464 del 24 febbraio 2026 che ha istituito un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.

Non sono stato, purtroppo, in grado di trovare i riferimenti ai relativi documenti sul registro dei documenti del Parlamento Europeo. Per vostra informazione essi sono invece repertoriati sul registro dell’altro co-legislatore con i codici seguenti : ST 8665/25, ST 8665/25 ADD1, ST 8665/25 ADD2, ST 8665/25 ADD3, ST 8665/25 ADD4, ST 8665/25 ADD5, ST 8665/25 ADD6, ST 8665/25 ADD6 COR1, ST 8665/25 ADD7, ST 8665/25 ADD8, ST 8665/25 ADD9, ST 8665/25 ADD10, ST 8665/25 ADD10 COR10, ST 8665/25 ADD11 e ST 8665/25 ADD12.

(A) Protezione delle relazioni internazionali

Il rifiuto di trasmissione e pubblicazione da parte del Parlamento di tali schede e in particolare di quella relativa all’India è stato giustificato sulla base dell'eccezione relativa alla «tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali» dell’Unione. A tale proposito ricordo che il nuovo art. 21, §1, TUE precisa che « l’azione dell’Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l’allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo», e tra i quali spiccano, per la pertinenza con questa mia domanda di accesso, quello dello Stato di diritto e della universalità e indivisibilità dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Nel caso di specie quindi tale eccezione non è pertinente né applicabile posto che, in particolare, l’atto di cui si tratta non fa parte di un negoziato internazionale ma è un atto legislativo attraverso il quale l’Unione europea esprime la propria autonomia legislativa nei confronti di ogni Stato membro come pure di ogni Stato terzo.

(B) Violazione del principio di trasparenza legislativa (art.15.2 TFUE)

Il rifiuto di pubblicazione (anche parziale) delle informazioni riprese nelle "schede paese" appare, altresì, in contraddizione con i distinti principi fondamentali dell’Unione di trasparenza legislativa e di accessibilità ai documenti degli atti legislativi UE, sanciti da specifiche disposizioni del Trattato e confermati dalla giurisprudenza europea in materia di designazione di paesi come “sicuri”.

In particolare, quando tale designazione viene decisa attraverso norme contenute in atti legislativi dell’Unione (per definizione destinati non solo agli Stati ma anche ai cittadini, ivi compresi quelli di Stati terzi), essa deve avvenire sulla base di “... informazioni provenienti da fonti affidabili, ufficiali, debitamente comprovate, pertinenti e disponibili...». E questo è quanto si applica anche nel caso di specie.

Va ricordato anche che l’accesso a detti documenti costituisce uno strumento fondamentale per evitare l’adozione e l’applicazione di decisioni arbitrarie da parte delle istituzioni e ciò in forza dell'obbligo generale di trasparenza legislativa sancito dall’art.15.2 TFUE e che è essenziale all’esercizio del diritto dei cittadini di partecipare alla vita democratica dell’Unione (10.3 TEU).

(C) Classificazione dei documenti come “RESTREINT UE/EU RESTRICTED"

Per quanto riguarda la classificazione, da parte di EUAA delle “schede paese” come documenti “RESTREINT UE/EU RESTRICTED", classificazione ripresa da Commissione, Parlamento e Consiglio osservo, innanzitutto, che la loro classificazione non impedisce di per sé la loro trasmissione e pubblicazione in particolare una volta che la procedura legislativa sia conclusa. Più in generale, osservo, peraltro, che la classificazione di un documento UE ai sensi dell’art.9 del Regolamento CE 1049/01 è una procedura che dovrebbe applicarsi solo in situazioni eccezionali in quanto, a differenza del regime riservato agli altri documenti UE, essa, conferisce all’autore il potere di autorizzare o meno l’accesso a persone che, secondo l’autore, abbiano o meno il “bisogno di conoscere”. Ammettere un tale potere discrezionale mal si concilia a mio parere, il “diritto di conoscere” derivante dalla natura democratica del processo legislativo UE quale risulta dall'art 294 TFUE e dal principio di trasparenza legislativa di cui all’art.15.2 TFUE intesi ad assicurare la partecipazione dei cittadini (vedi anche art.10.3 TUE). Riconoscere a chiunque il potere di precludere l'accesso a informazioni essenziali nel processo legislativo viola a mio parere il principio democratico, il diritto fondamentale di accesso ai documenti come pure di altri diritti della persona sanciti dalla Carta (un testo avente,ormai, lo stesso valore giuridico dei trattati e che non era ancora in vigore quando fu adottato il Regolamento CE 1049/01).

Last but not least osservo che nessuna norma legislativa autorizzava EUAA a classificare i propri documenti e che lo stesso livello di classificazione “RESTREINT UE/EU RESTRICTED" non è neppure previsto tra quelli elencati dall’art.9 del Regolamento (CE) 1049/01

(D) Conclusione

In conclusione gli argomenti addotti per rifiutare la mia domanda di accesso non sono, a mio parere, pertinenti (né applicabili) perché non tengono conto dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha inquadrato nel regime ordinario le politiche intese a trasformare l’Unione Europea in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e, tra queste quelle relative alla controllo delle frontiere, all’asilo e alla migrazione.

Infine, è appena il caso di notare che i negoziati legislativi di cui si tratta sono ormai terminati e le norme legislative in questione sono ormai in vigore dal 12 giugno di quest’anno. L’art. 10,§1, TUE afferma che «il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa» con la conseguenza che il legislatore dell’Unione, una volta adottati degli atti legislativi, deve assumersene la responsabilità nei confronti dei suoi cittadini come pure nelle relazioni internazionali.

Distinti saluti.
Gurpal Singh

European Parliament

Nostro riferimento: 2026-0374

 

Egregio Signor Singh,

 

il Parlamento europeo ha ricevuto la Sua domanda di conferma, che è stato
registrato il 12 ottobre 2026.

 

Tutte le domande di accesso del pubblico ai documenti sono trattate in
conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001, del 30 maggio 2001, relativo
all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione.

 

Conformemente a tale regolamento, la Sua domanda sarà trattata entro 15
giorni lavorativi dalla registrazione della medesima.

 

I Suoi dati personali saranno trattati conformemente al regolamento (UE)
2018/1725, del 23 ottobre 2018, del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati
personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi
dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati. Un'informativa
dettagliata sulla privacy è disponibile qui.

 

Il Parlamento europeo si riserva il diritto di chiedere ulteriori
informazioni sulla Sua identità al fine di verificare la conformità al
regolamento (CE) n. 1049/2001 e alle misure di attuazione del Parlamento
europeo.

 

Si richiama la Sua attenzione sul fatto che la Sua domanda è stata
presentata tramite il sito AsktheEU.org, un sito web privato non
ufficialmente collegato al Parlamento europeo. Pertanto, il Parlamento
europeo non può essere ritenuto responsabile di eventuali problemi tecnici
o problemi legati all'utilizzo di tale sistema.

 

Si ricorda inoltre che i dati personali forniti utilizzando il sito
AsktheEU.org possono essere divulgati al pubblico ed essere visibili su
tale sito web privato. Il Parlamento europeo non può essere ritenuto
responsabile di tale divulgazione. Qualora Lei debba comunicare dati
personali direttamente al Parlamento europeo e desideri evitare che siano
resi pubblici, può farlo dal Suo indirizzo di posta elettronica privato
utilizzando la seguente casella di posta elettronica funzionale: :
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Distinti saluti,

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